Accertare tutto ma non la soprannaturalità: è il senso delle nuove Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, a firma del cardinal prefetto Víctor Manuel Fernández e del segretario mons. Armando Matteo.
In sintesi – come ha già evidenziato ieri Nico Spuntoni qui su La Bussola – nella valutazione di eventuali apparizioni (o altri fenomeni) avremo: un maggiore accentramento nelle mani del Dicastero, sei possibili conclusioni riguardo ai fatti in esame e soprattutto la quasi totale esclusione di un giudizio positivo circa la soprannaturalità dei fenomeni – cosa che potrà fare soltanto il Papa «in via del tutto eccezionale». Durante la conferenza stampa di presentazione, il cardinal Fernández ha detto chiaro e tondo che (salvo l’intervento supremo) «non si dichiarerà la soprannaturalità». Archiviate le precedenti categorie che confermavano, negavano o sospendevano il giudizio di soprannaturalità (rispettivamente: constat de supernaturalitate, constat de non supernaturalitate o non constat de supernaturalitate), si potrà dire al massimo: nihil obstat (nulla vieta che…). Per la serie: male non fa…
Premessa: che le rivelazioni private non si dovessero confondere con la Rivelazione tout court (pur potendo offrire un valido aiuto a comprenderla e viverla) e che – a differenza di quest’ultima – non sono strettamente necessarie alla salvezza, la Chiesa lo diceva chiaramente anche prima. Così come un nihil obstat prudenziale era già menzionato nelle Norme del 1978, in cui leggiamo che l’Autorità ecclesiastica potrà «permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: “pro nunc nihil obstare”)». Che però adesso da prudenziale diviene definitivo ed è l’unica possibile conclusione favorevole. Vengono infatti esplicitamente riprovate espressioni definitive al riguardo (se non in caso negativo, naturalmente). Il documento cita come esempio da non seguire la dichiarazione dei vescovi siciliani che così si espressero riguardo alla Madonna delle lacrime di Siracusa: «Non si può mettere in dubbio la realtà delle lacrimazioni». Affermazione inconcepibile da oggi in poi.
Nella migliore delle ipotesi previste – nihil obstat – «anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi». Ovvero i frutti positivi ci sono ma nel contesto, «in mezzo», e senza esprimere «alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno». Anzi «si ribadisce che né il vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un nihil obstat». A voce poi il cardinal Fernández ha voluto rassicurare che «non è solo un permesso» e al riguardo ha citato il testo: «si incoraggia il vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale». Ma appunto, solo «il valore pastorale», scoraggiando tutto il resto.
Gli altri criteri, in ordine di sempre maggiore criticità, sono: prae oculis habeatur («Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi»); curatur («Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali»); sub mandato («Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio»); prohibetur et obstruatur («pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi»); infine la declaratio de non supernaturalitate («il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale»). Dunque, ci si potrà esprimere sulla soprannaturalità, ma solo quando fosse necessario negarla. A volte gli elementi negativi sono già ravvisabili nella condotta del presunto destinatario dei fenomeni, come ha spiegato con proprietà di linguaggio il cardinal prefetto: «se non vive nella grazia santificante – ha detto in conferenza stampa – è più facile che faccia delle cazzate» (sic!).
Al vescovo spetta esaminare e vigilare, specificando che «il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre». Sarà infatti il Dicastero «ad esaminare gli atti del caso» e «confermare o meno la determinazione proposta dal vescovo diocesano». Anche in caso di esito positivo, «il vescovo diocesano presterà la massima attenzione al corretto apprezzamento dei frutti scaturiti dal fenomeno esaminato, proseguendo nel vigilare su di essi con prudente attenzione»; e soprattutto «presterà attenzione, inoltre, a che i fedeli non ritengano nessuna delle determinazioni come un’approvazione del carattere soprannaturale del fenomeno». Resta inteso che «il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno». Insomma, anche qualora l’indagine si concluda favorevolmente, all’ordinario diocesano spetta il ruolo di controllare più che incoraggiare: dopo Traditionis custodes ecco Apparitionis custodes.
Un’ultima nota sulla tempistica e sulla genesi delle nuove norme, evocate all’inizio del documento. Una revisione dei criteri di discernimento, inevitabile dopo qualche decennio, era iniziata nel 2019, ma «lungo questi cinque anni sono state elaborate diverse proposte di revisione, tutte però giudicate insufficienti». Fino a quando, il «16 novembre 2023, si è infine ravvisata la necessità di una revisione globale e radicale del progetto fino a quel momento elaborato, ed è stata preparata un’altra bozza di documento, totalmente ripensata nella direzione di un maggiore chiarimento dei ruoli del vescovo diocesano e del Dicastero». Insomma, non se ne veniva a capo e poi la situazione si sblocca – diremmo “per miracolo”, ma senza alcuna certezza sulla soprannaturalità – subito dopo l’arrivo del cardinal Fernández. Così che dopo cinque anni di lungaggini, in cinque mesi il documento viene alla luce. Naturalmente operando «una revisione globale e radicale» – d’altra parte leit-motiv di questo e altri atti del presente pontificato è: “Prima si faceva così e così, ma noi invece…”.
Qualche dubbio alla fine resta. Perché della precedente normativa, l’unico elemento che resta immutato riguarda la declaratio de non supernaturalitate; il cambiamento, più che a risolvere i casi negativi, sembra volto a ridurre l’impatto di quelli positivi. E se la Madonna apparisse davvero? Buon per lei – sembra rispondere il Dicastero – ma non venga a insegnarci il mestiere.
Commento
Va comunque ricordato, per quanti ritengono le apparizioni non vincolanti per la fede, che molte feste o memorie del calendario liturgico cattolico sono frutto di apparizioni personali, come la devozione al S. Cuore di Gesù, dovuta a S. Margherita Maria Alacocque, o alla Divina Misericordia, diffusa da S. Faustina Kowalska.